mercoledì 5 Febbraio 2025
Cerca

Codice della strada, dopo le ultime novità

Codice stradale: gli emendamenti approvati sulla conversione del decreto legge 68/2022.

Nuova disciplina più favorevole al trasgressore per il pagamento delle sanzioni in caso di violazioni stradali reiterate senza contestazione immediata. Semplificazione per la riscossione coattiva delle sanzioni stradali contestate ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero. Definizione di nuove tariffe per l’accesso alle zone a traffico limitato. Sono alcune delle novità in materia stradale previste dagli emendamenti approvati del disegno di legge per la conversione del d. l. n. 68 del 16 giugno 2022. Cominciamo con l’accesso alle ZTL. Per quanto concerne la facoltà dei Comuni di imporre un pagamento per l’accesso dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato, un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (da adottare entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) dovrà individuare le tipologie dei Comuni che potranno avvalersi di tale facoltà e stabilire le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i massimali delle tariffe, sulla base delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

Il decreto legge succitato ha introdotto la previsione che, qualora una patente di guida sia scaduta da più di 5 anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. Però il ddl di conversione prevede che, in caso di assenza del titolare alla prova di guida, la patente non venga revocata, bensì sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida.

La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge, sarà considerata come un’unica infrazione. In caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata l’illecito oggetto della prima notifica assorbirà quelli accertati nei 90 giorni. antecedenti alla notifica e non ancora notificati. In questi casi, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e di notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorreranno le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 Cds, si applicherà la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata (se più favorevole) che potrà essere versata entro 100 gg. dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. L’avvenuto pagamento costituirà il presupposto per l’istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.

Per le violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero, quando non sia possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato ‘in solido’, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei 5 anni successivi nei confronti di chi era trovato alla guida del veicolo. Con un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, saranno determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse.

I veicoli (o complessi di veicoli), che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione della normativa europea, potranno superare le lunghezze totali previste dall’art. 61 del Cds, comunque garantendo l’iscrivibilità in curva. Il rilevamento della massa dei veicoli potrà essere eseguito anche con strumenti di tipo dinamico in dotazione agli organi di Polizia, con una riduzione del 10% del valore misurato. Tale riduzione scende al 5% in caso di utilizzo di strumenti di pesa statici.

Claudio de Luca