mercoledì 5 Febbraio 2025
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Cimitero, l’amministrazione ribadisce la contrarietà al project financing

TERMOLI. Il Comune di Termoli torna a ribadire con propria delibera di Giunta l’insussistenza della pubblica utilità riferita al project financing cimiteriale. «Spetta al Comune di Termoli tutelare l’interesse pubblico per quel che riguarda il rispetto delle normative vigenti e dei principi generali; deve considerarsi doverosa una nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare a seguito di una ponderata valutazione, anche laddove si evidenzi l’inopportunità e l’inutilità di proseguire con il perfezionamento di un progetto di finanza, sia per circostanze sopravvenute che per una rinnovata e differente successiva valutazione dei medesimi presupposti; rimane integro il potere/dovere di rivedere gli impegni di spesa in ragione delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili ed in ragione della necessaria ed ineludibile copertura finanziaria; spetta alla stessa amministrazione locale il potere/dovere di verifica permanente di fattibilità con conseguente possibilità di abbandono di qualsiasi ipotesi di esecuzione dell’intervento; nel bilanciamento degli interessi del privato con quelli pubblici e dell’utenza, devono ritenersi prevalenti gli interessi pubblici dell’ente locale e del cittadino rispetto a quelli dell’imprenditore privato, trattandosi di un rapporto concessorio in cui occorre tener conto, soprattutto, anche degli interessi degli utenti finali fruitori dei servizi cimiteriali».

Ciò «Induce e legittima il Comune di Termoli a rivedere e ad attualizzare il giudizio di pubblico interesse e di fattibilità espresso con delibera di Giunta comunale n. 306 dell’11.12.2017 sul progetto di finanza per “l’Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero comunale di Termoli”, proposto dalla costituenda Ati Cosvim soc.coop. a.r.l. (mandataria) ed Emel Italia s.r.l. (mandante) e ad effettuare una nuova e conseguente rivalutazione dell’interesse pubblico, destinata a dettare organica e diversa pianificazione del territorio comunale sotto il profilo cimiteriale, in conformità ai presupposti fattuali sopravvenuti, agli aspetti tecnici ed economico-finanziari sopra evidenziati. «Il promotore ha, tra l’altro, posto il rischio operativo del project a totale carico del Comune, in evidente contrasto con quanto stabilito espressamente nella citata delibera e con ogni conseguenza nei termini sopra evidenziati».

La Giunta Roberti, così, dichiara il venire meno della fattibilità e del pubblico interesse della proposta, in finanza privata di progetto, per l’affidamento in concessione della “Gestione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero”, «di dare atto dell’insussistenza, per le ragioni sopra rilevate, di tutti i presupposti, di validità ed efficacia, che originariamente costituivano il fondamento della delibera di Giunta Comunale n. 306 dell’11.12.2017 e di quelli stabiliti dall’art. 183 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), avendo effettivamente riscontrato nella Convenzione sottoposta dal promotore, all’art. 21, ultimo comma, che lo stesso promotore ha arbitrariamente accollato in via esclusiva al Comune di Termoli il rischio operativo della concessione, in assenza di qualsivoglia previsione di spesa (pur necessaria) e inderogabile obbligo di copertura finanziaria e/o disponibilità di bilancio, con conseguente stravolgimento della struttura del project financing che impone, viceversa, che l’intera alea del servizio e del rischio economico rimanga in capo al concessionario; di ritenere il progetto di finanza in questione non più rispondente al pubblico interesse e, comunque, non più fattibile anche per le sopravvenute criticità tecniche, economiche e finanziarie, oltre che per la mancata preventiva copertura finanziaria del rischio economico trasferito dal promotore al Comune di Termoli relativamente all’acquisto dei loculi invenduti a fine concessione; di dichiarare, pertanto, insussistenti i presupposti per il perfezionamento del citato iter, stante anche la carenza di risorse e di coperture finanziarie necessarie, ovvero di accertare e dichiarare l’invalidità e l’inefficacia ai sensi della Legge n. 241/90, degli atti sino ad oggi adottati e di disporre pertanto la revoca in autotutela della delibera di Giunta comunale n. 306 dell’11.12.2017 nella parte in cui ha riconosciuto la fattibilità e l’interesse pubblico alla proposta di progetto di finanza in questione, nonché degli atti conseguenti e connessi».